Art. 4.
  1.  Le  comunicazioni  di cui all'art. 13 della legge devono essere
redatte secondo lo schema di cui all'allegato RNIR/13.
  2. Le comunicazioni  di  cui  al  comma  precedente  devono  essere
notificate  all'ufficio  del  Garante  per  la  radiodiffusione e per
l'editoria tramite ufficiale giudiziario.