Art. 5.
  1.  Tutte  le  domande,  gli  elenchi  e le comunicazioni di cui ai
precedenti articoli 2, 3 e 4, nonche' tutti gli atti  e  i  documenti
che   vanno  ad  essi  allegati,  devono  essere  in  regola  con  le
disposizioni sul bollo e devono essere  debitamente  sottoscritti  ed
autenticati  conformemente  a  quanto previsto dall'art. 11, comma 2,
del regolamento.
  2. E'  esente  da  imposta  di  bollo  la  documentazione  prevista
dall'art.  10-sexies  della  legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come
disposto dal comma 12 dello stesso articolo.
   Roma, 7 aprile 1992
                                              Il Garante: SANTANIELLO
 
          Nota all'art. 5:
             - Si riporta il testo degli  articoli  10,  10-quater  e
          10-sexies della legge n. 575/1965:
             "Art. 10. - 1. Le persone alle quali sia stata applicata
          con  provvedimento definitivo una misura di prevenzione non
          possono ottenere:
               a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
               b) concessioni di acque pubbliche e  diritti  ad  esse
          inerenti  nonche'  concessioni  di beni demaniali allorche'
          siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali;
               c)  concessioni di costruzione, nonche' di costruzione
          e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione
          e concessioni di servizi pubblici;
               d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori
          di  opere,  beni  e   servizi   riguardanti   la   pubblica
          amministrazione  e nell'albo nazionale dei costruttori, nei
          registri della camera  di  commercio  per  l'esercizio  del
          commercio  all'ingrosso  e  nei  registri  di commissionari
          astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
               e)  altre  iscrizioni  o  provvedimenti  a   contenuto
          autorizzatorio,   concessorio,   o   abilitativo   per   lo
          svolgimento   di   attivita'   imprenditoriali,    comunque
          denominati;
               f)  contributi,  finanziamenti  o  mutui  agevolati ed
          altre erogazioni dello stesso  tipo,  comunque  denominate,
          concessi  o  erogati  da  parte  dello Stato, di altri enti
          pubblici o delle Comunita' europee, per lo  svolgimento  di
          attivita' imprenditoriali.
             2.  Il  provvedimento  definitivo  di applicazione della
          misura di prevenzione determina  la  decadenza  di  diritto
          dalle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni,
          abilitazioni ed erogazioni di cui al comma  1,  nonche'  il
          divieto  di  concludere  contratti  di  appalto, di cottimo
          fiduciario,  di  fornitura  di  opere,   beni   o   servizi
          riguardanti   la   pubblica   amministrazione   e  relativi
          subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i  noli
          a  caldo  e  le forniture con posa in opera. Le licenze, le
          autorizzazioni   e   le  concessioni  sono  ritirate  e  le
          iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
             3.  Nel  corso  del  procedimento  di  prevenzione,   il
          tribunale,  se  sussistono  motivi di particolare gravita',
          puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai  commi
          1  e  2  e  sospendere  l'efficacia delle iscrizioni, delle
          erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti  di  cui  ai
          medesimi  commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere
          in qualunque momento  revocato  dal  giudice  procedente  e
          perde  efficacia  se  non  e' confermato con il decreto che
          applica la misura di prevenzione.
             4. Il tribunale dispone che i  divieti  e  le  decadenze
          previste  dai  commi  1  e 2 operino anche nei confronti di
          chiunque conviva con la persona sottoposta alla  misura  di
          prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,
          societa'  e  consorzi di cui la persona sottoposta a misura
          di prevenzione sia amministratore o determini in  qualsiasi
          modo  scelte  e  indirizzi.  In  tal  caso  i  divieti sono
          efficaci per un periodo di cinque anni.
             5. Per le  licenze  ed  autorizzazioni  di  polizia,  ad
          eccezione  di  quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed
          esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma  1
          le  decadenze  e  i  divieti previsti dal presente articolo
          possono essere esclusi dal giudice  nel  caso  in  cui  per
          effetto  degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi di
          sostentamento all'interessato e alla famiglia.
             5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di  rinnovo,
          attuativi  o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
          disposti,  ovvero  di  contratti  derivati  da  altri  gia'
          stipulati  dalla  pubblica  amministrazione, le licenze, le
          autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
          abilitazioni  e  le  iscrizioni  indicate  nel  comma 1 non
          possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
          contratti o subcontratti indicati  nel  comma  2  non  puo'
          essere  consentita a favore di persone nei cui confronti e'
          in corso il procedimento di prevenzione senza che sia  data
          preventiva  comunicazione  al  giudice competente, il quale
          puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti  e  le
          sospensioni  previsti  a  norma  del comma 3. A tal fine, i
          relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
          quando il giudice non provvede e, comunque, per un  periodo
          non  superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica
          amministrazione ha proceduto alla comunicazione".
             "Art. 10-quater.  -  Il  tribunale,  prima  di  adottare
          alcuno  dei  provvedimenti  di cui al comma 4 dell'art. 10,
          chiama,  con   decreto   motivato,   ad   intervenire   nel
          procedimento  le parti interessate, le quali possono, anche
          con l'assistenza di un difensore,  svolgere  in  camera  di
          consiglio  le  loro  deduzioni e chiedere l'acquisizione di
          ogni elemento utile ai fini della decisione.  Ai  fini  dei
          relativi  accertamenti  si  applicano le disposizioni degli
          articoli 2- bis e 2- ter.
             I  provvedimenti  previsti  dal  comma  4  dell'art.  10
          possono essere adottati, su richiesta del procuratore della
          Repubblica  o  del  questore,  quando   ne   ricorrano   le
          condizioni,  anche  dopo  l'applicazione  della  misura  di
          prevenzione. Sulla richiesta provvede lo  stesso  tribunale
          che  ha  disposto  la  misura  di prevenzione, con le forme
          previste per il  relativo  procedimento  e  rispettando  la
          disposizione di cui al precedente comma.
             Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  primo e al
          secondo comma dell'art. 3-ter".
            "Art. 10-sexies. - 1. La pubblica amministrazione,  prima
          di  rilasciare  o consentire le licenze, le autorizzazioni,
          le  concessioni,  le  erogazioni,  le  abilitazioni  e   le
          iscrizioni  previste  dall'art.  10,  e prima di stipulare,
          approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui
          al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione
          relativa all'interessato circa la sussistenza a suo  carico
          di  un  procedimento  per  l'applicazione,  a  norma  della
          presente legge, di una misura di prevenzione, nonche' circa
          la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di
          prevenzione e dispongono divieti, sospensioni o decadenza a
          norma dell'art. 10,  ovvero  del  secondo  comma  dell'art.
          10-quater.  Per  i  rinnovi, allorche' la legge dispone che
          gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale,  per  i
          provvedimenti  comunque  conseguenti  a  provvedimenti gia'
          disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per  i  contratti
          derivati   da   altri   gia'   stipulati   dalla   pubblica
          amministrazione  l'obbligo  sussiste  con   riguardo   alla
          certificazione  dei  provvedimenti  definitivi o provvisori
          che applicano la  misura  di  prevenzione  o  dispongono  i
          divieti,  le  sospensioni  o  le decadenze. Per i contratti
          concernenti   obbligazioni   a   carattere   periodico    o
          continuativo   per   forniture   di   beni  o  servizi,  la
          certificazione deve essere acquisita per  ciascun  anno  di
          durata del contratto.
             2.  La  certificazione  e'  rilasciata  dalla prefettura
          nella cui circoscrizione gli  atti  o  i  contratti  devono
          essere  perfezionati,  su  richiesta dell'amministrazione o
          dell'ente pubblico, previa esibizione  dei  certificati  di
          residenza  e  di  stato di famiglia di data non anteriore a
          tre mesi.
             3. Nel caso di contratti stipulati da un  concessionario
          di  opere  o servizi pubblici, la certificazione, oltre che
          su  richiesta  dell'amministrazione  o  dell'ente  pubblico
          interessati,  puo' essere rilasciata anche su richiesta del
          concessionario, previa  acquisizione  dall'interessato  dei
          certificati di residenza e di stato di famiglia di data non
          anteriore a tre mesi.
             4. Quando gli atti o i contratti riguardano societa', la
          certificazione  e'  richiesta  nei  confronti  della stessa
          societa'.  Essa  e'  altresi'  richiesta,  se  trattasi  di
          societa'  di  capitali  anche consortili ai sensi dell'art.
          2615- ter del codice civile, o di societa' cooperative,  di
          consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V,
          titolo  X,  capo  II,  sezione  II  del  codice civile, nei
          confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri
          componenti l'organo di amministrazione, nonche' di ciascuno
          dei   consorziati   che   nei  consorzi  e  nelle  societa'
          consortili detenga una partecipazione superiore al  10  per
          cento,  e di quei soci o consorziati per conto dei quali le
          societa' consortili o i consorzi operino in modo  esclusivo
          nei   confronti   della  pubblica  amministrazione;  per  i
          consorzi  di  cui  all'art.  2602  del  codice  civile,  la
          certificazione  e'  richiesta nei confronti di chi ne ha la
          rappresentanza,   e   degli   imprenditori    o    societa'
          consorziate. Se trattasi di societa' in nome collettivo, la
          certificazione  e' richiesta nei confronti di tutti i soci;
          se  trattasi  di  societa'  in  accomandita  semplice,  nei
          confronti   dei   soci  accomandatari.  Se  trattasi  delle
          societa'  di  cui  all'art.  2506  del  codice  civile,  la
          certificazione  e' richiesta nei confronti di coloro che le
          rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.
             5. Ai fini dell'applicazione della specifica  disciplina
          dell'albo  nazionale  dei costruttori, la certificazione e'
          altresi' richiesta  nei  confronti  del  direttore  tecnico
          dell'impresa.
             6.  Le certificazioni possono anche essere rilasciate su
          richiesta   del   privato   interessato   presentata   alla
          prefettura  competente  per  il  luogo  ove lo stesso ha la
          residenza ovvero la sede, se trattasi di societa',  impresa
          o  ente.  La  relativa domanda, alla quale vanno allegati i
          certificati prescritti, deve specificare  i  provvedimenti,
          atti o contratti per i quali la certificazione e' richiesta
          o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati
          ed  indicare  il  numero  degli  esemplari  occorrenti e la
          persona,  munita  di  procura   speciale,   incaricata   di
          ritirarli.  La  certificazione  deve essere acquisita dalla
          pubblica amministrazione o  dal  concessionario  entro  tre
          mesi  dalla  data  del  rilascio  prodotta  anche  in copia
          autenticata ai sensi dell'art. 14  della  legge  4  gennaio
          1968, n. 15.
             7.  Nei  casi  di  urgenza,  in attesa che pervenga alla
          pubblica   amministrazione   o   al    concessionario    la
          certificazione  prefettizia,  l'esecuzione dei contratti di
          cui all'art. 10 puo' essere effettuata sulla  base  di  una
          dichiarazione  con  la  quale  l'interessato attesti di non
          essere stato sottoposto a misura di prevenzione  e  di  non
          essere  a  conoscenza  della  esistenza  a suo carico e dei
          propri   conviventi   di   procedimenti   in   corso    per
          l'applicazione  della  misura di prevenzione o di una delle
          cause ostative all'iscrizione negli albi di  appaltatori  o
          fornitori   pubblici   ovvero   nell'albo   nazionale   dei
          costruttori. La  sottoscrizione  della  dichiarazione  deve
          essere  autenticata con le modalita' stabilite dall'art. 20
          della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le  stesse  disposizioni
          si   applicano  quando  e'  richiesta  l'autorizzazione  di
          subcontratti,   cessioni   e   cottimi    concernenti    la
          realizzazione  delle opere e dei lavori e la prestazione di
          servizi riguardanti la pubblica amministrazione.
             8.   La   certificazione   non   e'   richiesta   quando
          beneficiario dell'atto o contraente  con  l'amministrazione
          e'  un'altra  amministrazione  pubblica  ovvero  quando  si
          tratta   di    licenza    e    autorizzazioni    rilasciate
          dall'autorita' provinciale di pubblica sicurezza o del loro
          rinnovo.
             9.  La  certificazione  non  e'  inoltre richiesta ed e'
          sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:
               a) per la stipulazione o approvazione di contratti con
          artigiani o con esercenti professioni intellettuali;
               b) per la stipulazione o approvazione dei contratti di
          cui all'art.  10  e  per  le  concessioni  di  costruzione,
          nonche'  di  costruzione e gestione di opere riguardanti la
          pubblica amministrazione o  di  servizi  pubblici,  il  cui
          valore complessivo non supera i cento milioni di lire;
               c)  per  l'autorizzazione  di subcontratti, cessioni e
          cottimi concernenti  la  realizzazione  delle  opere  e  la
          prestazione  dei  servizi  di  cui  alla  lettera b) il cui
          valore complessivo non supera i cento milioni di lire;
               d) per la concessione di contributi,  finanziamenti  e
          mutui  agevolati  e  altre  erogazioni  dello  stesso tipo,
          comunque  denominate  per  lo  svolgimento   di   attivita'
          imprenditoriali  il  cui  valore  complessivo  non supera i
          cinquanta milioni di lire.
             10. E' fatta comunque salva la facolta'  della  pubblica
          amministrazione  che procede sulla base delle dichiarazioni
          sostitutive   di   richiedere   successivamente   ulteriore
          certificazione alla prefettura territorialmente competente.
             11.  L'impresa  aggiudicataria  e'  tenuta  a comunicare
          tempestivamente   all'amministrazione    appaltante    ogni
          modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella
          struttura   di   impresa   e   negli  organismi  tecnici  e
          amministrativi.
             12. Le certificazioni prefettizie, le  relative  istanze
          nonche'  la documentazione accessoria previste dal presente
          articolo sono esenti da imposta di bollo.
             13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate  entro
          trenta  giorni dalla richiesta. Le prefetture sono tenute a
          rilasciare  apposita  ricevuta  attestante   la   data   di
          presentazione  dell'istanza  di  certificazione,  nonche' i
          soggetti  per  cui  la  medesima  e'  richiesta;  trascorsi
          inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza,
          gli  interessati  possono  sostituire  ad  ogni  effetto la
          certificazione con la dichiarazione  di  cui  al  comma  7,
          ferma  restando  la  possibilita'  per l'amministrazione di
          avvalersi della facolta' di cui al comma 10.
             14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive, di cui al
          presente articolo,  attesta  il  falso  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a quattro anni.
             15.  Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori
          pubblici ha facolta' di verificare anche in  corso  d'opera
          la  permanenza  dei requisiti previsti dalla presente legge
          per l'affidamento  dei  lavori.    Alla  predetta  verifica
          possono  altresi' procedere le altre amministrazioni o enti
          pubblici committenti o concedenti.
             16.   Decorso   un   anno   dalla  firma  del  contratto
          riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione,
          l'amministrazione o ente pubblico committente o  concedente
          e'  comunque  tenuto  ad  effettuare  la verifica di cui al
          comma 15".
          Sanzioni:
             - Si riporta il testo dell'art. 30, comma 6, della legge
          6 agosto 1990, n. 223:
             "Art. 30 (Disposizioni penali). - 6. Sono punti  con  le
          pene  stabilite dall'art. 5- bis del decreto-legge 8 aprile
          1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          giugno   1974,  n.  216,  e  successive  modificazioni,  il
          titolare  di  concessioni  di  cui  all'art.     16  o   di
          concessione  per  servizio pubblico ovvero la persona dagli
          stessi delegata che  violi  le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli  12,  13,  14, 17 e di cui al comma 2 dell'art. 37
          della presente legge. Le  stesse  pene  si  applicano  agli
          amministratori  della  societa'  titolare di concessione ai
          sensi dell'art. 16 o di concessione per servizio pubblico o
          che comunque la controllano direttamente o  indirettamente,
          che non trasmettano al Garante l'elenco dei propri soci".
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 5- bis, comma 1, del
          D.L. 8 aprile 1974, n. 95, aggiunto dall'art. 8 della legge
          4 giugno 1985, n. 281:
             "Art. 5- bis, comma 1, D.L. n.  95/1974.  -  L'omissione
          delle  comunicazioni di cui ai precedenti articoli 4- bis e
          5 e' punita con l'arresto fino a tre mesi e  con  l'ammenda
          da  lire 2 milioni a lire 20 milioni; la stessa sanzione si
          applica per le comunicazioni eseguite con ritardo superiore
          a trenta giorni;  per  le  comunicazioni  eseguite  con  un
          ritardo  non superiore a trenta giorni si applica l'ammenda
          da lire un milione a lire 20 milioni; per le  comunicazioni
          contenenti  indicazioni  false, se il fatto non costituisce
          reato piu' grave, si applica l'arresto fino a tre anni".
             - Si riporta il testo dell'art. 31, commi 8, 9, 10, 11 e
          12, della legge 6 agosto 1990, n. 223:
             "Art. 31  (Sanzioni  amministrative  di  competenza  del
          Garante    e    del    Ministro   delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni). - 1-7 (Omissis).
            8. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,  in
          caso   di  inosservanza  delle  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 10, comma  5,  e  18,  ovvero  delle  prescrizioni
          contenute nel regolamento di cui all'art. 36 e nell'atto di
          concessione   o   autorizzazione,   dispone   i   necessari
          accertamenti e  contesta  gli  addebiti  agli  interessati,
          assegnando  un  termine non superiore a quindici giorni per
          le giustificazioni.
             9. Trascorso  tale  termine,  il  Ministro  diffida  gli
          interessati  a cessare dal comportamento illegittimo, entro
          un termine non superiore  a  quindici  giorni  a  tal  fine
          assegnato.
             10.   Ove  il  comportamento  illegittimo  persista,  il
          Ministro    delibera    l'irrogazione    della     sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 3
          ad  un  massimo  di lire 100 milioni nonche', nei casi piu'
          gravi, la sospensione dell'efficacia  della  concessione  o
          dell'autorizzazione per un periodo fino a trenta giorni.
             11.  Per  le  sanzioni  amministrative  conseguenti alla
          violazione  delle  norme  richiamate  nel   comma   8,   si
          applicano,  in  quanto  non diversamente previsto, le norme
          contenute nel capo 1,  sezioni  I  e  II,  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689.
             12. Per i casi di recidiva il Ministro dispone, nei casi
          piu' gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione
          o  dell'autorizzazione  per un periodo da tre a dodici mesi
          ovvero la revoca della concessione o autorizzazione".