IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 25  luglio  1956,  n.  838,  art.  1,  e  successive
modificazioni recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198;
  Vista  la  legge  21  luglio  1960,  n.  739,  art. 5, e successive
modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 maggio 1970, n. 364;
  Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive  modificazioni
ed integrazioni;
  Visti i decreti ministeriali numeri 92/681 e 92/684 del 25 febbraio
1992,  con  i quali e' stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di
eccezionalita' di avversita'  atmosferiche  dei  mesi  di  ottobre  e
novembre 1991 nelle province di Agrigento, Caltanissetta e Catania;
  Vista  la  nota  in  data  19  marzo 1992, n. 1163, con la quale la
regione Sicilia chiede l'applicazione  dell'art.  8  della  legge  13
maggio  1985,  n.  198,  in  considerazione della forte incidenza dei
danni sui bilanci economici  delle  aziende  agricole  colpite  dalle
predette avversita';
  Ritenuto di accogliere la proposta della regione Sicilia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati
a prorogare, per una sola volta e per non piu' di ventiquattro  mesi,
con  i  privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio
decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni,
nella legge 5 luglio 1928, n.   1760, la scadenza  delle  rate  delle
operazioni  di  credito  agrario  di  esercizio  e  di miglioramento,
effettuate con le aziende agricole danneggiate dagli eventi meteorici
dichiarati  eccezionali  con  i  decreti  indicati  nelle   premesse,
ricadenti  nei territori delle province di Agrigento, Caltanissetta e
Catania, che abbiano subito un danno in  misura  non  inferiore  alla
perdita del 35% del prodotto lordo vendibile.
  Possono  essere  prorogate le rate con scadenza nell'anno in cui si
e' verificato l'evento, in data posteriore all'evento  stesso,  rela-
tive  ad  operazioni  di  credito  agrario  effettuate  anteriormente
all'evento.