IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1, e successive modificazioni recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198; Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 maggio 1970, n. 364; Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni; Visti i decreti ministeriali numeri 92/681 e 92/684 del 25 febbraio 1992, con i quali e' stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalita' di avversita' atmosferiche dei mesi di ottobre e novembre 1991 nelle province di Agrigento, Caltanissetta e Catania; Vista la nota in data 19 marzo 1992, n. 1163, con la quale la regione Sicilia chiede l'applicazione dell'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, in considerazione della forte incidenza dei danni sui bilanci economici delle aziende agricole colpite dalle predette avversita'; Ritenuto di accogliere la proposta della regione Sicilia; Decreta: Art. 1. Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una sola volta e per non piu' di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, effettuate con le aziende agricole danneggiate dagli eventi meteorici dichiarati eccezionali con i decreti indicati nelle premesse, ricadenti nei territori delle province di Agrigento, Caltanissetta e Catania, che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile. Possono essere prorogate le rate con scadenza nell'anno in cui si e' verificato l'evento, in data posteriore all'evento stesso, rela- tive ad operazioni di credito agrario effettuate anteriormente all'evento.