Art. 3.
  Restano ferme tutte le altre condizioni e modalita' di emissione di
cui al menzionato decreto del 10 marzo 1992, salvo per il  versamento
all'entrata  del  bilancio  statale del controvalore dell'emissione e
relativi dietimi che sara' effettuato dalla Banca d'Italia il  giorno
27 aprile 1992.
  Per  la  determinazione  di  tale controvalore si fara' riferimento
alla media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di
Roma e di Milano nel giorno 22 aprile 1992 (per i CTE regolati  dagli
operatori  in  lire) e nel giorno 23 aprile 1992 (per quelli regolati
direttamente in ECU), rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 aprile 1992
                                                   Il Ministro: CARLI
Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1992
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 227