Art. 3. Restano ferme tutte le altre condizioni e modalita' di emissione di cui al menzionato decreto del 10 marzo 1992, salvo per il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sara' effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 27 aprile 1992. Per la determinazione di tale controvalore si fara' riferimento alla media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 22 aprile 1992 (per i CTE regolati dagli operatori in lire) e nel giorno 23 aprile 1992 (per quelli regolati direttamente in ECU), rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 aprile 1992 Il Ministro: CARLI Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1992 Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 227