Art. 2.
  L'Amministrazione  dei  monopoli  di  Stato  che  e' incaricata del
servizio e che vi provvede tramite i propri organi di  vendita  e  le
rivendite di generi di monopolio, e' autorizzata a trattenere l'aggio
di L. 120 (centoventi) sui suindicati prezzi di vendita di L. 1.000 e
di  L.  300  e l'aggio di L. 80 (ottanta) sul prezzo di vendita di L.
200.
  Le somme trattenute vanno attribuite come segue:
    a) alla stessa  Amministrazione  dei  monopoli  di  Stato  L.  20
(venti) per ogni scheda e per ogni quadro venduto;
    b)  ai  gestori  degli  organi  di  vendita L. 30 (trenta) per le
schede modelli 740, 750, 760 e 770 e L. 20 (venti) per i modelli  740
relativi  ai  quadri  L - M - A1 ed E - F - G H - I - S - T - U - W e
per i quadri 770/A, 770/D;
    c) ai rivenditori dei generi di monopolio L. 70 (settanta) per le
schede modelli 740, 750, 760 e 770 e L. 40 (quaranta) per  i  modelli
740  relativi ai quadri L - M - A1 ed E - F - G - H - I - S - T - U -
W e per i quadri 770/A, 770/D.
  Gli aggi sopra indicati sono comprensivi della imposta  sul  valore
aggiunto.
  L'Amministrazione  dei  monopoli  di Stato e' autorizzata a fornire
alle rivendite di generi di monopolio  una  scorta  a  credito  delle
schede e dei quadri per la dichiarazione dei redditi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 16 aprile 1992
                                                 Il Ministro: FORMICA