IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Visto  l'art. 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che istituisce
l'Istituto  centrale  per  la  ricerca  scientifica   e   tecnologica
applicata alla pesca marittima;
  Vista  la  legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per
la difesa del mare;
  Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, sul riordinamento  degli  enti
pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;
  Vista  la  legge 25 agosto 1988, n. 381, recante modificazioni alla
legge 14 luglio 1965, n. 963;
  Vista la legge 10 febbraio  1992,  n.  165,  recante  modifiche  ed
integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 220, concernente interventi per
la difesa del mare;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31
marzo 1947, n. 396, concernente le attribuzioni del  Ministero  della
marina mercantile;
  Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1986 e 20 febbraio 1990 che
definiscono  le norme di organizzazione dell'Istituto centrale per la
ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
  Considerato che occorre provvedere  alla  definizione  delle  nuove
norme   di  organizzazione  dell'Istituto  centrale  per  la  ricerca
scientifica e tecnologica applicata al mare;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'Istituto  centrale  per  la  ricerca  scientifica  e  tecnologica
applicata  al  mare  inserito nella categoria VI "enti scientifici di
ricerca e sperimentazione" della tabella allegata alla legge 20 marzo
1975,  n.  70  -  negli  articoli  seguenti  indicato  con  la   sola
denominazione  di  "Istituto"  -  ha  sede  in  Roma, ha personalita'
giuridica ed e' posto sotto la vigilanza del Ministero  della  marina
mercantile.