Art. 10. Il consiglio di amministrazione delibera: a) sul piano triennale dell'Istituto e sugli accordi di programma di cui al precedente art. 2; b) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo; c) sulle modifiche del regolamento del personale e dell'ordinamento dei servizi dell'Istituto; d) su quanto attiene alla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, oltre il limite di valore di cui al n. 2) del successivo art. 14; e) sull'accettazione di eredita', donazioni e legati; f) sulle azioni giudiziarie e sulle transazioni; g) sulla relazione annuale riguardante l'attivita' svolta dall'Istituto e su tutte le questioni che siano portate al suo esame su iniziativa del presidente o di tre consiglieri o del collegio dei revisori; h) sulla nomina del direttore; i) sulla nomina dei membri del consiglio scientifico; l) sull'assunzione e cessazione dal servizio dei dipendenti dell'Istituto; m) sulle questioni di competenza della giunta che ad esso siano deferite. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono comunicate al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima.