Art. 10.
  Il consiglio di amministrazione delibera:
    a) sul piano triennale dell'Istituto e sugli accordi di programma
di cui al precedente art. 2;
    b) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
    c)    sulle   modifiche   del   regolamento   del   personale   e
dell'ordinamento dei servizi dell'Istituto;
    d) su quanto attiene alla  gestione  finanziaria  e  patrimoniale
dell'Istituto, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18
dicembre  1979, n. 696, oltre il limite di valore di cui al n. 2) del
successivo art. 14;
    e) sull'accettazione di eredita', donazioni e legati;
    f) sulle azioni giudiziarie e sulle transazioni;
    g)  sulla  relazione  annuale  riguardante   l'attivita'   svolta
dall'Istituto  e su tutte le questioni che siano portate al suo esame
su iniziativa del presidente o di tre consiglieri o del collegio  dei
revisori;
    h) sulla nomina del direttore;
    i) sulla nomina dei membri del consiglio scientifico;
    l)  sull'assunzione  e  cessazione  dal  servizio  dei dipendenti
dell'Istituto;
    m) sulle questioni di competenza della giunta che ad  esso  siano
deferite.
  Le  deliberazioni  del consiglio di amministrazione sono comunicate
al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca
marittima.