Art. 11.
  Le  deliberazioni  del  consiglio  di amministrazione devono essere
pubblicate,  salvo  che  tale  pubblicazione   possa   recare   danno
all'Istituto  o  a  terzi,  a cura del direttore, su apposito albo da
istituire presso la sede dell'Istituto per un periodo non inferiore a
quindici giorni.