Art. 12.
  La giunta esecutiva e' composta:
    a) dal presidente dell'Istituto, che la presiede;
    b)  dal direttore generale della pesca marittima, che la presiede
in caso di assenza o impedimento del presidente;
    c) dal rappresentante  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca   scientifica   e   tecnologica   in  seno  al  consiglio  di
amministrazione;
    d) da uno dei rappresentanti della cooperazione  peschereccia  in
seno al consiglio di amministrazione, eletto dallo stesso consiglio.
  Le  funzioni  di  segretario e di vice segretario della giunta sono
esercitate dal segretario e dal  vice  segretario  del  consiglio  di
amministrazione.
  Alla giunta partecipa il direttore dell'Istituto.
  I  componenti  della  giunta sono nominati con decreto del Ministro
della marina mercantile e durano in carica  fino  alla  scadenza  del
consiglio di amministrazione.
  Si applicano alla giunta le disposizioni di cui al quinto comma del
precedente art. 7.