Art. 12. La giunta esecutiva e' composta: a) dal presidente dell'Istituto, che la presiede; b) dal direttore generale della pesca marittima, che la presiede in caso di assenza o impedimento del presidente; c) dal rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in seno al consiglio di amministrazione; d) da uno dei rappresentanti della cooperazione peschereccia in seno al consiglio di amministrazione, eletto dallo stesso consiglio. Le funzioni di segretario e di vice segretario della giunta sono esercitate dal segretario e dal vice segretario del consiglio di amministrazione. Alla giunta partecipa il direttore dell'Istituto. I componenti della giunta sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile e durano in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione. Si applicano alla giunta le disposizioni di cui al quinto comma del precedente art. 7.