Art. 13. La giunta si riunisce, di regola, una volta al mese. Tuttavia puo' essere convocata ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l'opportunita'. La convocazione ha luogo mediante avviso notificato almeno cinque giorni prima dell'adunanza ed almeno ventiquattro ore prima nei casi di urgenza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare nel corso della seduta. Per la validita' delle adunanze e' necessaria la presenza di almeno tre membri. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza della meta' piu' uno dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Le questioni concernenti persone sono trattate in assenza dei diretti interessati e le relative votazioni hanno luogo a scrutinio segreto. I verbali delle riunioni, firmati dal presidente e controfirmati dal segretario, sono raccolti cronologicamente in appositi volumi, con fogli numerati e vidimati da uno dei revisori dei conti.