Art. 13.
  La  giunta si riunisce, di regola, una volta al mese. Tuttavia puo'
essere  convocata   ogni   qualvolta   il   presidente   ne   ravvisi
l'opportunita'.
  La  convocazione  ha luogo mediante avviso notificato almeno cinque
giorni prima dell'adunanza ed almeno ventiquattro ore prima nei  casi
di urgenza.
  L'avviso   di   convocazione  deve  contenere  l'indicazione  degli
argomenti da trattare nel corso della seduta.
  Per la validita' delle adunanze e' necessaria la presenza di almeno
tre membri.
  Le deliberazioni sono prese con la maggioranza della meta' piu' uno
dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
  Le questioni concernenti  persone  sono  trattate  in  assenza  dei
diretti  interessati  e le relative votazioni hanno luogo a scrutinio
segreto.
  I verbali delle riunioni, firmati dal  presidente  e  controfirmati
dal  segretario,  sono  raccolti cronologicamente in appositi volumi,
con fogli numerati e vidimati da uno dei revisori dei conti.