Art. 14.
  La giunta delibera:
   1)  sui  programmi  di  ricerca  e  sugli  indirizzi finanziari ed
organizzativi ad essi relativi previo parere del consiglio di cui  al
successivo art. 18;
   2)  su  quanto  attiene  alla  gestione finanziaria e patrimoniale
dell'Istituto, ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica
18 dicembre 1979, n. 696, fino al limite di cinquanta milioni;
   3)  sul  conferimento  di  incarichi  di collaborazione esterna, a
titolo oneroso o gratuito, non costituenti rapporti di impiego  o  di
lavoro  subordinato,  aventi  ad  oggetto  prestazioni  definite o di
durata prestabilita;
   4) sulle borse di studio;
   5) sulla utilizzazione e promozione del personale;
   6) sulla nomina dei responsabili delle unita' organiche;
   7) su tutte le questioni concernenti il personale ad eccezione  di
quelle di cui alla lettera l) del precedente art. 10.
  Le  deliberazioni  della  giunta sono comunicate al Ministero della
marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima.