Art. 14. La giunta delibera: 1) sui programmi di ricerca e sugli indirizzi finanziari ed organizzativi ad essi relativi previo parere del consiglio di cui al successivo art. 18; 2) su quanto attiene alla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, fino al limite di cinquanta milioni; 3) sul conferimento di incarichi di collaborazione esterna, a titolo oneroso o gratuito, non costituenti rapporti di impiego o di lavoro subordinato, aventi ad oggetto prestazioni definite o di durata prestabilita; 4) sulle borse di studio; 5) sulla utilizzazione e promozione del personale; 6) sulla nomina dei responsabili delle unita' organiche; 7) su tutte le questioni concernenti il personale ad eccezione di quelle di cui alla lettera l) del precedente art. 10. Le deliberazioni della giunta sono comunicate al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima.