Art. 16. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da: a) un rappresentante del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente, che lo presiede; b) un rappresentante del Ministero della marina mercantile; c) un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. I revisori sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile; durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Il collegio dei revisori ha il controllo della gestione contabile e amministrativa dell'Istituto. A tal fine i revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e possono chiedere agli amministratori notizie relative all'andamento o all'amministrazione dell'Istituto. Il collegio dei revisori si riunisce di norma ogni tre mesi su richiesta del presidente del collegio o di uno dei revisori. I verbali delle riunioni del collegio ed i verbali degli accertamenti eseguiti devono essere raccolti secondo l'ordine cronologico in apposito libro. I revisori dei conti assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva. Della convocazione di tali riunioni deve essere data notizia ai revisori negli stessi termini previsti per gli amministratori.