Art. 16.
  Il collegio dei revisori dei conti e' composto da:
    a)  un  rappresentante del Ministero del tesoro con qualifica non
inferiore a primo dirigente, che lo presiede;
    b) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
    c) un  rappresentante  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica.
  I  revisori  sono  nominati  con  decreto del Ministro della marina
mercantile;  durano  in  carica  quattro  anni   e   possono   essere
riconfermati.
  Il collegio dei revisori ha il controllo della gestione contabile e
amministrativa dell'Istituto.
  A tal fine i revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente,  ad  atti  di  ispezione  e  di  controllo e possono
chiedere  agli  amministratori  notizie  relative   all'andamento   o
all'amministrazione dell'Istituto.
  Il  collegio  dei  revisori  si  riunisce di norma ogni tre mesi su
richiesta del presidente del collegio o di uno dei revisori.
  I  verbali  delle  riunioni  del  collegio  ed  i   verbali   degli
accertamenti   eseguiti   devono  essere  raccolti  secondo  l'ordine
cronologico in apposito libro.
  I revisori dei conti  assistono  alle  riunioni  del  consiglio  di
amministrazione e della giunta esecutiva.
  Della  convocazione  di  tali  riunioni deve essere data notizia ai
revisori negli stessi termini previsti per gli amministratori.