Art. 17. Il direttore dell'Istituto e' nominato con delibera del consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro; puo' essere prescelto anche tra i funzionari dell'Istituto, a norma dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, purche' in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali. Il rapporto di impiego e' disciplinato con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabili. In relazione al grado di importanza dell'Istituto, il trattamento economico del direttore e' determinato, ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Il direttore esercita le funzioni stabilite dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed in particolare: a) provvede per quanto occorre all'organizzazione e al funzionamento dell'Istituto e per tutte le necessita' connesse all'attivita' di esso; b) predispone il piano triennale dell'Istituto, sentito il parere del consiglio scientifico; c) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonche' le proposte di variazioni in corso di esercizio; d) predispone i programmi di ricerca dell'Istituto con i relativi piani di spesa e di utilizzazione dei mezzi e del personale; e) predispone una relazione annuale da sottoporre all'esame del consiglio di amministrazione sull'attivita' svolta, accompagnata da un rendiconto sull'impiego dei fondi e del personale assegnati; f) formula proposte in ordine alle convenzioni da stipulare con altre pubbliche amministrazioni, enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali per lo svolgimento di incarichi di collaborazione esterna; g) coadiuva il presidente nello svolgimento dell'azione amministrativa, proponendogli l'adozione dei provvedimenti relativi; h) svolge i compiti a lui affidati dal presidente.