Art. 17.
  Il  direttore  dell'Istituto e' nominato con delibera del consiglio
di amministrazione, da sottoporre all'approvazione del Ministro della
marina mercantile, di concerto con quello  del  tesoro;  puo'  essere
prescelto  anche  tra i funzionari dell'Istituto, a norma dell'art. 5
della legge 20 marzo 1975, n. 70, purche'  in  possesso  di  adeguati
requisiti tecnico-professionali.
  Il  rapporto  di  impiego  e'  disciplinato  con  contratto a tempo
determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabili.
  In relazione al grado di importanza dell'Istituto,  il  trattamento
economico  del  direttore e' determinato, ai sensi dell'art. 20 della
legge 20 marzo 1975, n. 70.
  Il direttore esercita le funzioni stabilite dalla  legge  20  marzo
1975, n. 70, ed in particolare:
    a)   provvede   per   quanto   occorre  all'organizzazione  e  al
funzionamento  dell'Istituto  e  per  tutte  le  necessita'  connesse
all'attivita' di esso;
    b) predispone il piano triennale dell'Istituto, sentito il parere
del consiglio scientifico;
    c)  predispone  il  bilancio  preventivo  ed il conto consuntivo,
nonche' le proposte di variazioni in corso di esercizio;
    d) predispone i programmi di ricerca dell'Istituto con i relativi
piani di spesa e di utilizzazione dei mezzi e del personale;
    e) predispone una relazione annuale da sottoporre  all'esame  del
consiglio  di  amministrazione sull'attivita' svolta, accompagnata da
un rendiconto sull'impiego dei fondi e del personale assegnati;
    f) formula proposte in ordine alle convenzioni da  stipulare  con
altre  pubbliche amministrazioni, enti ed organizzazioni nazionali ed
internazionali per lo  svolgimento  di  incarichi  di  collaborazione
esterna;
    g)   coadiuva   il   presidente   nello  svolgimento  dell'azione
amministrativa, proponendogli l'adozione dei provvedimenti relativi;
    h) svolge i compiti a lui affidati dal presidente.