Art. 18.
  Il consiglio scientifico e' nominato dal presidente su delibera del
consiglio  di amministrazione ed e' composto, oltre che dal direttore
dell'Istituto da:
    a) sette membri scelti fra docenti universitari e ricercatori  di
enti  pubblici  di  ricerca,  esperti in ricerca applicata alla pesca
marittima ed all'acquacoltura in acque marine e salmastre;
    b) due membri scelti fra docenti universitari  e  ricercatori  di
enti pubblici di ricerca esperti in inquinamento marino;
    c)   due  membri  eletti  dal  personale  ricercatore  e  tecnico
dell'Istituto fra il personale medesimo.
  I membri del consiglio scientifico durano in carica  quattro  anni,
possono  essere riconfermati e, se nominati in sostituzione di altri,
durano in carica per il rimanente periodo del mandato in corso.
  I responsabili delle unita' organiche  possono  essere  chiamati  a
partecipare alle sedute del consiglio con voto consultivo.
  Il consiglio scientifico elegge nel suo seno il presidente che deve
essere  persona  diversa  dal  direttore  e  dai  rappresentanti  del
personale ricercatore e tecnico.
  Il consiglio scientifico ha compiti di consulenza scientifica degli
organi e del direttore dell'Istituto.
  Il parere del consiglio scientifico e' obbligatorio ai  fini  della
predisposizione  del piano triennale dell'Istituto e dei programmi di
ricerca.