Art. 18. Il consiglio scientifico e' nominato dal presidente su delibera del consiglio di amministrazione ed e' composto, oltre che dal direttore dell'Istituto da: a) sette membri scelti fra docenti universitari e ricercatori di enti pubblici di ricerca, esperti in ricerca applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura in acque marine e salmastre; b) due membri scelti fra docenti universitari e ricercatori di enti pubblici di ricerca esperti in inquinamento marino; c) due membri eletti dal personale ricercatore e tecnico dell'Istituto fra il personale medesimo. I membri del consiglio scientifico durano in carica quattro anni, possono essere riconfermati e, se nominati in sostituzione di altri, durano in carica per il rimanente periodo del mandato in corso. I responsabili delle unita' organiche possono essere chiamati a partecipare alle sedute del consiglio con voto consultivo. Il consiglio scientifico elegge nel suo seno il presidente che deve essere persona diversa dal direttore e dai rappresentanti del personale ricercatore e tecnico. Il consiglio scientifico ha compiti di consulenza scientifica degli organi e del direttore dell'Istituto. Il parere del consiglio scientifico e' obbligatorio ai fini della predisposizione del piano triennale dell'Istituto e dei programmi di ricerca.