Art. 19.
  Il  consiglio  scientifico  si riunisce in via ordinaria almeno tre
volte all'anno  e,  in  via  straordinaria,  quando  lo  richieda  il
presidente  del consiglio stesso o il direttore dell'Istituto, ovvero
ne faccia istanza almeno un terzo dei componenti.
  Le riunioni del consiglio scientifico hanno luogo  presso  la  sede
dell'Istituto. Le riunioni sono convocate dal direttore dell'Istituto
stesso   per   espresso   incarico   del   presidente  del  consiglio
scientifico, che ne stabilisce l'ordine del giorno.
  L'avviso di  convocazione  del  consiglio  scientifico,  contenente
l'ordine  del giorno della riunione, e' comunicato almeno otto giorni
prima della riunione stessa.
  Per la  validita'  delle  riunioni  del  consiglio  scientifico  e'
richiesta la presenza di almeno due terzi dei componenti.
  In caso di assenza del presidente le riunioni sono presiedute da un
presidente  di  seduta  eletto  dai  presenti.  Le  deliberazioni del
consiglio scientifico sono adottate con la  maggioranza  della  meta'
piu'  uno  dei  presenti;  in  caso  di  parita'  prevale il voto del
presidente.
  I verbali delle riunioni del consiglio scientifico sono redatti  da
un  segretario  designato  di  volta  in volta dal consiglio stesso e
vengono  inviati,  per  l'approvazione,  a  tutti  i  componenti  del
consiglio scientifico a cura del direttore.