Art. 19. Il consiglio scientifico si riunisce in via ordinaria almeno tre volte all'anno e, in via straordinaria, quando lo richieda il presidente del consiglio stesso o il direttore dell'Istituto, ovvero ne faccia istanza almeno un terzo dei componenti. Le riunioni del consiglio scientifico hanno luogo presso la sede dell'Istituto. Le riunioni sono convocate dal direttore dell'Istituto stesso per espresso incarico del presidente del consiglio scientifico, che ne stabilisce l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione del consiglio scientifico, contenente l'ordine del giorno della riunione, e' comunicato almeno otto giorni prima della riunione stessa. Per la validita' delle riunioni del consiglio scientifico e' richiesta la presenza di almeno due terzi dei componenti. In caso di assenza del presidente le riunioni sono presiedute da un presidente di seduta eletto dai presenti. Le deliberazioni del consiglio scientifico sono adottate con la maggioranza della meta' piu' uno dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. I verbali delle riunioni del consiglio scientifico sono redatti da un segretario designato di volta in volta dal consiglio stesso e vengono inviati, per l'approvazione, a tutti i componenti del consiglio scientifico a cura del direttore.