Art. 2.
  Per  il  raggiungimento  dei  propri fini istituzionali, l'Istituto
adotta un piano triennale avente la stessa cadenza temporale del  pi-
ano  di  cui  all'art.  1  della  legge  17  febbraio  1982, n. 41, e
definisce  accordi  di  programma  con  il  Ministero  della   marina
mercantile - Direzione generale della pesca marittima.