Art. 2. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Istituto adotta un piano triennale avente la stessa cadenza temporale del pi- ano di cui all'art. 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e definisce accordi di programma con il Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima.