Art. 20. L'Istituto si articola in unita' organiche. A ciascuna delle unita' organiche e' preposto un responsabile, nominato dal presidente, su delibera della giunta, con compiti di coordinamento. Le funzioni di coordinamento dei responsabili delle unita' organiche non hanno riflesso sull'autonomia propria dei responsabili dei singoli programmi di ricerca. L'Istituto, nei limiti della disponibilita' di bilancio e di personale, puo' istituire unita' periferiche, anche a carattere temporaneo. La relativa delibera e' sottoposta all'approvazione del Ministro della marina mercantile.