Art. 20.
  L'Istituto si articola in unita' organiche. A ciascuna delle unita'
organiche  e'  preposto  un responsabile, nominato dal presidente, su
delibera della giunta, con compiti di coordinamento. Le  funzioni  di
coordinamento  dei  responsabili  delle  unita'  organiche  non hanno
riflesso  sull'autonomia  propria  dei   responsabili   dei   singoli
programmi di ricerca.
  L'Istituto,  nei  limiti  della  disponibilita'  di  bilancio  e di
personale, puo'  istituire  unita'  periferiche,  anche  a  carattere
temporaneo.  La  relativa delibera e' sottoposta all'approvazione del
Ministro della marina mercantile.