Art. 3. L'Istituto ha il compito di provvedere all'espletamento sistematico delle ricerche di ogni ordine scientifico e tecnologico, nonche' ai servizi tecnici riguardanti: a) la valutazione dell'entita' e capacita' produttiva delle risorse biologiche del mare; b) la individuazione e la sperimentazione degli interventi tecnici idonei a proteggere, a sviluppare e a migliorare le risorse ittiche ai fini di un esercizio razionale della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre; c) lo studio ed il controllo dell'inquinamento del mare ai fini della pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre; d) la pubblicazione dei risultati scientifici e tecnologici di interesse generale ed applicativo per i settori inerenti alle proprie competenze costituzionali; e) la qualificazione e la specializzazione professionale del proprio personale, nonche' di giovani laureati e diplomati in disci- pline inerenti all'attivita' istituzionale mediante corsi di perfezionamento, conferimento di borse di studio ed altre idonee iniziative a carattere nazionale ed internazionale. Su richiesta del Ministero della marina mercantile, l'Istituto esprime altresi' parere circa la realizzazione di corsi di aggiornamento per i pescatori e gli acquacoltori anche con riferimento alla tutela delle risorse marine viventi.