Art. 3.
  L'Istituto ha il compito di provvedere all'espletamento sistematico
delle  ricerche  di ogni ordine scientifico e tecnologico, nonche' ai
servizi tecnici riguardanti:
    a) la  valutazione  dell'entita'  e  capacita'  produttiva  delle
risorse biologiche del mare;
    b)  la  individuazione  e  la  sperimentazione  degli  interventi
tecnici idonei a proteggere, a sviluppare e a migliorare  le  risorse
ittiche   ai   fini   di   un   esercizio  razionale  della  pesca  e
dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;
    c) lo studio ed il controllo dell'inquinamento del mare  ai  fini
della   pesca   marittima  e  dell'acquacoltura  in  acque  marine  e
salmastre;
    d) la pubblicazione dei risultati scientifici  e  tecnologici  di
interesse generale ed applicativo per i settori inerenti alle proprie
competenze costituzionali;
    e)  la  qualificazione  e  la  specializzazione professionale del
proprio personale, nonche' di giovani laureati e diplomati in  disci-
pline   inerenti   all'attivita'   istituzionale  mediante  corsi  di
perfezionamento, conferimento di borse  di  studio  ed  altre  idonee
iniziative a carattere nazionale ed internazionale.
  Su  richiesta  del  Ministero  della  marina mercantile, l'Istituto
esprime  altresi'  parere  circa  la  realizzazione   di   corsi   di
aggiornamento   per   i   pescatori  e  gli  acquacoltori  anche  con
riferimento alla tutela delle risorse marine viventi.