Art. 4. L'Istituto esprime il proprio parere in merito alla istituzione di riserve marine e, su richiesta del Ministero della marina mercantile, collabora alla costituzione ed al funzionamento della rete di osservazione e della qualita' dell'ambiente marino. L'Istituto - ai fini della collaborazione con l'unita' di crisi di cui all'art. 6 della legge 28 febbraio 1992, n. 220 - coordina le attivita' degli istituti ed enti di ricerca nazionali, nonche' di istituti a carattere scientifico ed universitario specializzati nelle scienze del mare. Nell'ambito dei propri fini istituzionali l'Istituto svolge altresi' gli incarichi di ricerca che, mediante convenzione, ad esso vengano conferiti da altre pubbliche amministrazioni, da enti ed organizzazioni pubblici nazionali ed internazionali. Inoltre, nell'esecuzione dei propri programmi di ricerca, l'Istituto puo' avvalersi di contributi o collaborazioni complementari esterni. I programmi di ricerca dell'Istituto sono comunicati, ai fini del coordinamento, al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e al Consiglio nazionale delle ricerche.