Art. 4.
  L'Istituto  esprime il proprio parere in merito alla istituzione di
riserve marine e, su richiesta del Ministero della marina mercantile,
collabora  alla  costituzione  ed  al  funzionamento  della  rete  di
osservazione e della qualita' dell'ambiente marino.
  L'Istituto  - ai fini della collaborazione con l'unita' di crisi di
cui all'art. 6 della legge 28 febbraio 1992, n.  220  -  coordina  le
attivita'  degli  istituti  ed  enti di ricerca nazionali, nonche' di
istituti a carattere scientifico ed universitario specializzati nelle
scienze del mare.
  Nell'ambito  dei  propri  fini  istituzionali   l'Istituto   svolge
altresi'  gli incarichi di ricerca che, mediante convenzione, ad esso
vengano conferiti da altre  pubbliche  amministrazioni,  da  enti  ed
organizzazioni   pubblici   nazionali   ed  internazionali.  Inoltre,
nell'esecuzione dei propri  programmi  di  ricerca,  l'Istituto  puo'
avvalersi di contributi o collaborazioni complementari esterni.
  I  programmi  di ricerca dell'Istituto sono comunicati, ai fini del
coordinamento,  al  Ministero  dell'universita'   e   della   ricerca
scientifica e tecnologica e al Consiglio nazionale delle ricerche.