Art. 6.
  Il   presidente  e'  nominato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, con la procedura prevista  dall'art.  1  della  legge  24
gennaio  1978,  n.  14,  ed  e'  scelto tra persone aventi comprovate
competenze professionali o scientifiche; dura in carica quattro  anni
e puo' essere riconfermato.
  Il presidente:
   1) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
   2) convoca e presiede le riunioni del consiglio di amministrazione
e della giunta esecutiva;
   3)  esegue  le  deliberazioni degli organi di cui al precedente n.
2);
   4) adotta, in caso di necessita' e  di  urgenza,  i  provvedimenti
occorrenti  che  sottopone,  secondo  le  rispettive  competenze,  al
consiglio ed alla giunta nella prima riunione successiva.