Art. 6. Il presidente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, con la procedura prevista dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ed e' scelto tra persone aventi comprovate competenze professionali o scientifiche; dura in carica quattro anni e puo' essere riconfermato. Il presidente: 1) ha la rappresentanza legale dell'Istituto; 2) convoca e presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva; 3) esegue le deliberazioni degli organi di cui al precedente n. 2); 4) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, i provvedimenti occorrenti che sottopone, secondo le rispettive competenze, al consiglio ed alla giunta nella prima riunione successiva.