Art. 7. Il consiglio di amministrazione e' composto: a) dal presidente dell'Istituto, che lo presiede; b) dal direttore generale della pesca marittima che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume le funzioni vicarie; c) da tre funzionari del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a primo dirigente, di cui due della Direzione generale della pesca marittima ed uno dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare; d) da un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; e) da un rappresentante del CNR; f) da tre rappresentanti della cooperazione peschereccia, designati dalle associazioni cooperativistiche a base nazionale; g) da un rappresentante dei datori di lavoro della pesca designato dalla Federazione nazionale delle imprese di pesca. Al consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'Istituto. Le funzioni di segretario e di vice segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate da funzionari dell'Istituto, nominati dallo stesso consiglio. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile e durano in carica quattro anni a decorrere dalla data della nomina. Con la stessa modalita', per il rimanente periodo del mandato in corso si provvede alla sostituzione dei membri del consiglio di amministrazione cessati dalla carica per qualsiasi motivo. I membri di cui alle lettere b) e c) decadono con la cessazione della carica.