Art. 7.
  Il consiglio di amministrazione e' composto:
    a) dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;
    b)  dal  direttore generale della pesca marittima che, in caso di
assenza o impedimento del presidente, ne assume le funzioni vicarie;
    c) da tre funzionari del Ministero della  marina  mercantile  con
qualifica non inferiore a primo dirigente, di cui due della Direzione
generale  della  pesca marittima ed uno dell'Ispettorato centrale per
la difesa del mare;
    d) da un rappresentante del Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica;
    e) da un rappresentante del CNR;
    f)   da   tre  rappresentanti  della  cooperazione  peschereccia,
designati dalle associazioni cooperativistiche a base nazionale;
    g)  da  un  rappresentante  dei  datori  di  lavoro  della  pesca
designato dalla Federazione nazionale delle imprese di pesca.
  Al    consiglio   di   amministrazione   partecipa   il   direttore
dell'Istituto.
  Le funzioni di segretario e di vice  segretario  del  consiglio  di
amministrazione sono esercitate da funzionari dell'Istituto, nominati
dallo stesso consiglio.
  I  componenti  del  consiglio  di amministrazione sono nominati con
decreto del Ministro della  marina  mercantile  e  durano  in  carica
quattro anni a decorrere dalla data della nomina.
  Con  la  stessa  modalita', per il rimanente periodo del mandato in
corso si provvede alla  sostituzione  dei  membri  del  consiglio  di
amministrazione cessati dalla carica per qualsiasi motivo.
  I  membri  di  cui  alle lettere b) e c) decadono con la cessazione
della carica.