Art. 8.
  La  carica  di  consigliere  di  amministrazione  non  puo'  essere
ricoperta:
    a)  da  chi  sia   proprietario,   amministratore,   procuratore,
rappresentante  o  consulente  di enti, societa' o ditte che siano in
rapporti di affari con l'Istituto;
    b) dal coniuge o dai congiunti e affini,  fino  al  quarto  grado
delle persone che trovansi nelle condizioni previste dalla precedente
lettera a).