Art. 8. La carica di consigliere di amministrazione non puo' essere ricoperta: a) da chi sia proprietario, amministratore, procuratore, rappresentante o consulente di enti, societa' o ditte che siano in rapporti di affari con l'Istituto; b) dal coniuge o dai congiunti e affini, fino al quarto grado delle persone che trovansi nelle condizioni previste dalla precedente lettera a).