Art. 9. Il consiglio di amministrazione si riunisce, di regola, almeno una volta ogni quattro mesi. Tuttavia puo' essere convocato ogni qualvolta il presidente dell'Istituto ne ravvisi l'opportunita', ovvero quando quattro membri del consiglio ne facciano richiesta. La convocazione ha luogo mediante avviso notificato ai singoli componenti almeno otto giorni prima dell'adunanza ed almeno ventiquattro ore prima nei casi di urgenza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare nel corso della seduta. Per la validita' delle adunanze e' necessaria la presenza di almeno sei membri. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza della meta' piu' uno dei presenti; per le questioni di cui alle lettere a), b), e), f) ed h) dell'art. 10, le deliberazioni sono adottate con la maggioranza della meta' piu' uno dei componenti il consiglio. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Le questioni concernenti persone vengono trattate in assenza dei diretti interessati; le relative votazioni hanno luogo a scrutinio segreto. I verbali delle riunioni, firmati dal presidente e controfirmati dal segretario, sono raccolti cronologicamente in appositi volumi, con fogli numerati e vidimati da uno dei revisori dei conti.