Art. 9.
  Il  consiglio di amministrazione si riunisce, di regola, almeno una
volta  ogni  quattro  mesi.  Tuttavia  puo'  essere  convocato   ogni
qualvolta  il  presidente  dell'Istituto  ne  ravvisi l'opportunita',
ovvero quando quattro membri del consiglio ne facciano richiesta.
  La convocazione ha luogo  mediante  avviso  notificato  ai  singoli
componenti   almeno   otto   giorni  prima  dell'adunanza  ed  almeno
ventiquattro ore prima nei casi di urgenza.
  L'avviso  di  convocazione  deve  contenere   l'indicazione   degli
argomenti da trattare nel corso della seduta.
  Per la validita' delle adunanze e' necessaria la presenza di almeno
sei membri.
 Le  deliberazioni  sono adottate con la maggioranza della meta' piu'
uno dei presenti; per le questioni di cui alle lettere a), b), e), f)
ed h) dell'art. 10, le deliberazioni sono adottate con la maggioranza
della meta' piu' uno dei componenti il consiglio. In caso di  parita'
prevale il voto del presidente.
  Le  questioni  concernenti  persone vengono trattate in assenza dei
diretti interessati; le relative votazioni hanno  luogo  a  scrutinio
segreto.
  I  verbali  delle  riunioni, firmati dal presidente e controfirmati
dal segretario, sono raccolti cronologicamente  in  appositi  volumi,
con fogli numerati e vidimati da uno dei revisori dei conti.