Art. 2.
  I conduttori che intendono porre in commercio il proprio  prodotto,
a  cominciare  da  quello  proveniente  dalla  vendemmia 1992, con la
denominazione  di  origine  controllata  "Loazzolo"  sono  tenuti  ad
effettuare  la  denuncia  dei rispettivi terrenti vitati - ai sensi e
per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio  1992,  n.  164,
recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve
- entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.