Art. 3. In deroga alle misure previste dal comma 2 dell'art. 1 del presente decreto, le ditte interessate possono rivendicare la denominazione di origine controllata "Loazzolo" per il vino prodotto nelle vendemmie 1990 e 1991, a condizione che: il vino di cui trattasi risponda ai requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione; le relative partite di vino siano denunciate all'Ispettorato per la repressione delle frodi competente per territorio per gli opportuni controlli in merito alle quantita' detenute ed ai requisiti posseduti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 aprile 1992 Il Ministro: GORIA