Art. 3.
  In deroga alle misure previste dal comma 2 dell'art. 1 del presente
decreto, le ditte interessate possono rivendicare la denominazione di
origine controllata "Loazzolo" per il vino prodotto  nelle  vendemmie
1990 e 1991, a condizione che:
   il   vino   di   cui  trattasi  risponda  ai  requisiti  stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione;
   le relative partite di vino siano denunciate  all'Ispettorato  per
la   repressione  delle  frodi  competente  per  territorio  per  gli
opportuni controlli in merito alle quantita' detenute ed ai requisiti
posseduti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 aprile 1992
                                                   Il Ministro: GORIA