Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Loazzolo" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini della iscrizione all'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti acclivi, cioe' ubicati su pendii e dossi collinari soleggiati, a struttura calcarea marnosa tendenzialmente sciolta (Miocene Langhiano). La giacitura dei terreni vitati, per favorire l'insolazione, deve essere collinare con pendenza minima del 20%, con esclusione dei vigneti di basso o di fondo valle, ombreggiati, pianeggianti o umidi. Nei vigneti terrazzati o ciglionati la pendenza dovra' essere calcolata utilizzando il profilo della collina pregresso al terrazzamento. Tenuto conto delle elevate esigenze termiche del vitigno Moscato bianco destinato alla produzione del vino "Loazzolo", sono da considerarsi idonei esclusivamente i vigneti in esposizioni solari collocati sui versanti collinari da est a ovest e piu' precisamente compresi tra 90 e 280 della rosa dei venti con l'esclusione delle superfici vitate diversamente collocate rispetto a detta insolazione. I sesti di impianto devono assicurare nella parte coltivata minimo 4.000 viti per ettaro: le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati (potatura corta Guyot, cordone a sperone) con una carica di gemme a frutto non superiore a 8 gemme per pianta e comunque atti a conferire all'uva ed al vino le specifiche caratteristiche qualitative. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Loazzolo" non deve essere superiore a 50 q.li per ettaro a coltura specializzata ed a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovra' essere riportata mediante cernita delle uve purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Per i vigneti di eta' inferiore agli anni 8, la resa massima per ettaro consentita non potra' superare la percentuale del: 50% al 3 anno; 60% al 4 anno; 70% al 5 anno; 80% al 6 anno; 90% al 7 anno; 100% all'8 anno, di quella prevista al punto precedente. Le uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 13 gradi. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 55%. La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, puo' stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone comunicazione immediata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. I vigneti iscritti all'albo del "Moscato d'Asti", ricadenti nella zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare, possono far parte dell'albo dei vigneti del "Loazzolo". E' facolta' del conduttore dei vigneti iscritti agli albi di cui al precedente comma rivendicare, all'atto della denuncia annuale delle uve, una delle due denominazioni di origine, ovvero entrambe le denominazioni di origine per uve provenienti dallo stesso vigneto. In tale ultimo caso la resa complessiva di uva per ettaro di vigneto non potra' superare i limiti massimi piu' restrittivi stabiliti nel presente articolo per la denominazione di origine controllata "Loazzolo".