(all. 4 - art. 1)
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione  del  vino  "Loazzolo"  devono  essere quelle tradizionali
della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato
le specifiche caratteristiche qualitative.
   Sono pertanto da considerarsi idonei,  ai  fini  della  iscrizione
all'albo  previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
unicamente i  vigneti  acclivi,  cioe'  ubicati  su  pendii  e  dossi
collinari  soleggiati,  a  struttura calcarea marnosa tendenzialmente
sciolta (Miocene Langhiano).
   La giacitura dei terreni vitati, per favorire l'insolazione,  deve
essere  collinare  con  pendenza  minima  del 20%, con esclusione dei
vigneti di basso o di fondo valle, ombreggiati, pianeggianti o umidi.
Nei  vigneti  terrazzati  o  ciglionati  la  pendenza  dovra'  essere
calcolata   utilizzando   il   profilo  della  collina  pregresso  al
terrazzamento.
   Tenuto conto delle elevate esigenze termiche del  vitigno  Moscato
bianco  destinato  alla  produzione  del  vino  "Loazzolo",  sono  da
considerarsi idonei esclusivamente i vigneti  in  esposizioni  solari
collocati  sui  versanti collinari da est a ovest e piu' precisamente
compresi tra 90› e 280› della rosa dei venti con  l'esclusione  delle
superfici vitate diversamente collocate rispetto a detta insolazione.
  I  sesti di impianto devono assicurare nella parte coltivata minimo
4.000 viti per ettaro: le  forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura  debbono  essere  quelli  generalmente usati (potatura corta
Guyot, cordone a sperone) con  una  carica  di  gemme  a  frutto  non
superiore a 8 gemme per pianta e comunque atti a conferire all'uva ed
al vino le specifiche caratteristiche qualitative.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   La  resa  massima  di  uva  ammessa  per  la  produzione  del vino
"Loazzolo" non deve essere superiore a 50 q.li per ettaro  a  coltura
specializzata  ed  a  tale  limite,  anche  in annate eccezionalmente
favorevoli,  dovra'  essere  riportata  mediante  cernita  delle  uve
purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
   Per  i  vigneti di eta' inferiore agli anni 8, la resa massima per
ettaro consentita non potra' superare la percentuale del:
    50% al 3› anno;
    60% al 4› anno;
    70% al 5› anno;
    80% al 6› anno;
    90% al 7› anno;
    100% all'8› anno,
di quella prevista al punto precedente.
   Le uve devono assicurare un titolo alcolometrico  volumico  minimo
naturale non inferiore a 13 gradi.
   La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 55%.
   La   regione   Piemonte,   con   proprio   decreto,   sentite   le
organizzazioni di categoria interessate, puo' stabilire  di  anno  in
anno,  prima  della vendemmia, un limite massimo di produzione di uve
per ettaro inferiore  a  quello  fissato  nel  presente  disciplinare
dandone comunicazione immediata al Ministero dell'agricoltura e delle
foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di
origine dei vini.
   I  vigneti iscritti all'albo del "Moscato d'Asti", ricadenti nella
zona di produzione di  cui  all'art.  3  del  presente  disciplinare,
possono far parte dell'albo dei vigneti del "Loazzolo".
   E'  facolta'  del conduttore dei vigneti iscritti agli albi di cui
al precedente comma  rivendicare,  all'atto  della  denuncia  annuale
delle uve, una delle due denominazioni di origine, ovvero entrambe le
denominazioni di origine per uve provenienti dallo stesso vigneto. In
tale ultimo caso la resa complessiva di uva per ettaro di vigneto non
potra'  superare  i  limiti  massimi  piu'  restrittivi stabiliti nel
presente  articolo  per  la  denominazione  di  origine   controllata
"Loazzolo".