Art. 5. La data di inizio della vendemmia delle uve destinate alla produzione del vino "Loazzolo" decorre dal 20 settembre e tali uve devono essere raccolte con cernite successive. Le uve devono essere sottoposte a graduale appassimento ed eventuale infavatura da Botrytis nobile sulla pianta stessa o in locali idonei. Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento obbligatorio ed imbottigliamento devono essere effettuate esclusivamente nel territorio del comune di Loazzolo. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti consentite per il tipo di vino prodotto. Il vino "Loazzolo" non puo' essere immesso al consumo se non dopo essere stato sottoposto ad un periodo di affinamento ed invecchiamento di almeno due anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. Durante detto periodo, e' prevista la permanenza del vino per almeno sei mesi in botti di legno di capacita' non superiore a litri 250. Durante l'affinamento che precede la messa in bottiglia, il vino puo' compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi piu' freddi.