(all. 5 - art. 1)
                               Art. 5.
   La data  di  inizio  della  vendemmia  delle  uve  destinate  alla
produzione  del  vino  "Loazzolo" decorre dal 20 settembre e tali uve
devono essere raccolte con cernite successive.
   Le  uve  devono  essere  sottoposte  a  graduale  appassimento  ed
eventuale  infavatura  da  Botrytis  nobile  sulla pianta stessa o in
locali idonei.
   Le  operazioni  di  vinificazione,   affinamento,   invecchiamento
obbligatorio    ed    imbottigliamento   devono   essere   effettuate
esclusivamente nel territorio del comune di Loazzolo.
   Nella vinificazione sono ammesse  soltanto  le  pratiche  leali  e
costanti consentite per il tipo di vino prodotto.
   Il  vino "Loazzolo" non puo' essere immesso al consumo se non dopo
essere  stato  sottoposto   ad   un   periodo   di   affinamento   ed
invecchiamento  di  almeno  due  anni  a  decorrere  dal  1›  gennaio
dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
   Durante detto periodo, e' prevista  la  permanenza  del  vino  per
almeno  sei mesi in botti di legno di capacita' non superiore a litri
250.
   Durante l'affinamento che precede la messa in bottiglia,  il  vino
puo'  compiere  una  lenta fermentazione che si attenua nei mesi piu'
freddi.