(all. 6 - art. 1)
                               Art. 6.
   Il vino "Loazzolo"  all'atto  della  immissione  al  consumo  deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: giallo dorato brillate;
    odore:  complesso,  intenso  con  sentori  di muschio e vaniglia,
frutti canditi;
    sapore: dolce, caratteristico con lieve aroma di moscato;
    titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: gradi  15,5  di
cui almeno 11 svolti;
    residuo zuccherino: minimo 50 grammi/litro;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 22 per mille.
   E'  in  facolta'  del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidita'
totale e l'estratto secco netto.