Art. 6. Il vino "Loazzolo" all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo dorato brillate; odore: complesso, intenso con sentori di muschio e vaniglia, frutti canditi; sapore: dolce, caratteristico con lieve aroma di moscato; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: gradi 15,5 di cui almeno 11 svolti; residuo zuccherino: minimo 50 grammi/litro; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille. E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.