(all. 7 - art. 1)
                               Art. 7.
   Nella presentazione e designazione del  vino  a  denominazione  di
origine  controllata  "Loazzolo"  e'  vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da  quella  prevista  dal  presente
disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi  fine,  extra, naturale,
scelto, riserva, selezionato, superiore e similari.
   E'  consentita   la   qualificazione   "vendemmia   tardiva",   in
considerazione  che  la raccolta delle uve per il "Loazzolo" ha luogo
in epoca tardiva e scalare, cosi' come  specificato  all'art.  5  del
presente decreto.
   E'  consentito  l'uso  di  indicazioni  che facciano riferimento a
nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non   aventi   significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
   Le   indicazioni   tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore  quali  "viticoltore",   "fattoria",   "tenuta",
"podere",  "cascina"  ed  altri  termini  similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni CEE in materia.
   E'  consentito  altresi'  l'uso  di  indicazioni   geografiche   e
toponomastiche  aggiuntive che facciano riferimento a frazioni, aree,
fattorie, localita' e vigneti dalle quali  effettivamente  provengono
le  uve  da  cui  il  vino  cosi'  qualificato  e'  stato ottenuto, a
condizione che le medesime indicazioni:
    siano espressamente delimitate ed  autorizzate  con  decreto  del
Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  su conforme richiesta
degli interessati e sentito il comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini;
    vengano indicate all'atto della denuncia dei vigneti;
    siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve  e  che  le
uve  stesse  siano  prese  in  carico  separatamente  negli  appositi
registri di cantina ai fini della vinificazione;
    rispondano  inoltre  alle  altre   condizioni   stabilite   dalla
normativa   CEE  in  materia  di  designazione  e  presentazione  dei
V.Q.P.R.D.
   Sulle  bottiglie  contenenti  il  vino  "Loazzolo"  deve  figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.