(all. 9 - art. 1)
                               Art. 9.
   Chiunque produce, vende, pone in vendita o  comunque  distribuisce
per   il  consumo  con  la  denominazione  "Loazzolo"  vini  che  non
rispondono alle condizioni ed ai  requisiti  stabiliti  dal  presente
disciplinare  di produzione, e' punito a norma degli articoli 28, 29,
30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
            Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
                                GORIA