Art. 14.
  Il 4 maggio 1992 la  Banca  d'Italia  provvedera'  a  versare,  con
valuta  stesso  giorno,  presso  la  sezione  di Roma della tesoreria
provinciale dello Stato, il controvalore del  capitale  nominale  dei
certificati  assegnati,  al prezzo di aggiudicazione costituito, come
indicato  negli  articoli  precedenti,  dal   prezzo   di   emissione
maggiorato  degli  interessi di tre giorni e dall'importo del diritto
di sottoscrizione. Tale versamento sara' effettuato  al  netto  della
provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.
  La predetta sezione di tesoreria procedera' quindi all'emissione di
apposite  quietanze  di  entrata  al  bilancio  dello  Stato, una per
l'importo relativo al  prezzo  di  emissione  e  l'altra  per  quello
relativo  al  diritto  di  sottoscrizione, con imputazione al capo X,
cap. 5100.