Art. 3. I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale. Non sono ammesse operazioni di riunione ne' di divisione dei titoli al portatore, ne' di tramutamento in nominativi.