Art. 2. 1. Per l'anno 1992 il sovrapprezzo di cui alle premesse, fatte salve le precisazioni di cui all'art. 1, e' determinato alle medesime condizioni previste dal decreto 23 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 30 gennaio 1991, come modificato dal decreto 28 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 7 novembre 1991.