Art. 2.
  1. Per l'anno 1992 il sovrapprezzo  di  cui  alle  premesse,  fatte
salve le precisazioni di cui all'art. 1, e' determinato alle medesime
condizioni  previste  dal  decreto  23 gennaio 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  25  del  30  gennaio
1991,  come  modificato  dal decreto 28 giugno 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261  del  7  novembre
1991.