Art. 2.
  L'Azienda di Stato  per  i  servizi  telefonici  e'  autorizzata  a
procedere  ad  occupazione  di  urgenza,  espropriazioni per causa di
pubblica utilita', costituire servitu' ed  imporre  limitazione  alle
proprieta' interessate che si rendessero comunque necessarie.
  A  mente  dell'art.  13  della  legge  25  giugno 1865, n. 2359, le
espropriazioni ed i lavori dovranno iniziarsi dalla data del presente
decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1996.
   Roma, 30 marzo 1992
                                                 Il Ministro: VIZZINI