Art. 4.
  Le  amministrazioni  interessate  comunicano  al rappresentante del
Governo il numero dei posti, per qualifica funzionale e  per  profilo
professionale,   da  mettere  a  concorso  o  da  reclutare  mediante
l'ufficio circoscrizionale  del  lavoro  entro  trenta  giorni  dalla
pubblicazione del presente decreto.