Art. 2. E' approvato l'unito bilancio finale di liquidazione che si chiude con un capitale finale di liquidazione di L. 8.139.377 di cui L. 1.570.298 sono state versate al capo X, cap. 2368 dello stato di previsione dell'entrata statale, mentre L. 6.569.079, nonche' gli interessi maturati e maturandi, saranno devolute allo Stato e versate al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione e dalla relazione illustrativa, sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 luglio 1991 Il Ministro: CARLI Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1992 Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 123