Art. 2.
  E' approvato l'unito bilancio finale di liquidazione che si  chiude
con  un  capitale  finale  di  liquidazione di L. 8.139.377 di cui L.
1.570.298 sono state versate al capo X,  cap.  2368  dello  stato  di
previsione  dell'entrata  statale,  mentre  L. 6.569.079, nonche' gli
interessi maturati e maturandi, saranno devolute allo Stato e versate
al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4  dicembre
1956,  n.  1404,  decorsi  sei  mesi  dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
  Il presente decreto, corredato del bilancio finale di  liquidazione
e  dalla relazione illustrativa, sara' trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione e  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 25 luglio 1991
                                                   Il Ministro: CARLI
 Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1992
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 123