Art. 3. L'avanzo finale di liquidazione di L. 121.408.729, nonche' gli interessi maturati e maturandi saranno devoluti allo Stato e versati al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto della Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione e della relazione illustrativa, sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 settembre 1991 Il Ministro: CARLI Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1992 Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 122