Art. 3.
  L'avanzo  finale  di  liquidazione  di  L. 121.408.729, nonche' gli
interessi maturati e maturandi saranno devoluti allo Stato e  versati
al  fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre
1956, n. 1404, decorsi sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto della Gazzetta Ufficiale.
  Il  presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione
e della relazione illustrativa, sara' trasmesso alla Corte dei  conti
per  la  registrazione  e  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 settembre 1991
                                                   Il Ministro: CARLI
 Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1992
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 122