Art. 4. Attribuzione di funzioni 1. Il capo dell'Ufficio, nominato ai sensi dell'art. 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ne cura l'organizzazione e ne dirige l'attivita' secondo le disposizioni del segretario generale e sulla base dei criteri formulati dal presidente del Comitato. 2. Ai servizi operanti nell'ambito dell'Ufficio sono preposti coordinatori nominati ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 1988, recante tra l'altro istituzione ed organizzazione di uffici e dipartimenti del Segretariato generale. 3. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o impedimento del capo dell'Ufficio, sono attribuite, sentito quest'ultimo, dal segretario generale.