Art. 4.
                      Attribuzione di funzioni
  1. Il capo dell'Ufficio, nominato ai sensi dell'art. 28 della legge
23 agosto  1988,  n.  400,  ne  cura  l'organizzazione  e  ne  dirige
l'attivita'  secondo  le disposizioni del segretario generale e sulla
base dei criteri formulati dal presidente del Comitato.
  2. Ai  servizi  operanti  nell'ambito  dell'Ufficio  sono  preposti
coordinatori nominati ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data 27 dicembre 1988,
recante  tra  l'altro  istituzione  ed  organizzazione  di  uffici  e
dipartimenti del Segretariato generale.
  3.  Le  funzioni  vicarie,  per i casi di assenza o impedimento del
capo  dell'Ufficio,  sono  attribuite,  sentito   quest'ultimo,   dal
segretario generale.