Art. 5. Coordinamento 1. L'assegnazione di personale all'Ufficio e' disposta dal segretario generale, sulla base delle indicazioni del capo dell'Ufficio e nel rispetto dei criteri generali fissati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. Ai fini di cui all'art. 2, l'Ufficio cura i rapporti con le amministrazioni e gli enti interessati all'attivita' del Comitato ed opera anche in collegamento con gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riferendone al segretario generale per il necessario coordinamento. Roma, 13 febbraio 1990 Il Presidente: ANDREOTTI