Art. 5.
                            Coordinamento
  1.  L'assegnazione  di  personale  all'Ufficio  e'   disposta   dal
segretario   generale,   sulla   base   delle  indicazioni  del  capo
dell'Ufficio  e  nel  rispetto  dei  criteri  generali  fissati   dal
Presidente del Consiglio dei Ministri.
  2.  Ai  fini  di  cui  all'art. 2, l'Ufficio cura i rapporti con le
amministrazioni e gli enti interessati all'attivita' del Comitato  ed
opera anche in collegamento con gli altri uffici e dipartimenti della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  riferendone al segretario
generale per il necessario coordinamento.
   Roma, 13 febbraio 1990
                                             Il Presidente: ANDREOTTI