IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Rilevata l'opportunita' di definire un'area di insegnamenti che sia comune nei contenuti formativi e culturali e negli orari a tutti i corsi di qualifica degli istituti professionali di Stato al fine di garantire agli alunni una preparazione di base omogenea; Considerata altresi' l'esigenza di non definire rigidamente i programmi e gli orari degli insegnamenti relativi ai singoli indirizzi dei corsi di qualifica al fine di garantirne la continua adeguabilita' in funzione del costante raccordo con il mondo produttivo e con il sistema regionale di formazione professionale; Valutate le esperienze acquisite a seguito della sperimentazione effettuata negli istituti professionali di Stato, denominata "Progetto '92", il cui impianto formativo e' stato strutturato in funzione delle esigenze sopra rappresentate; Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione che, nell'adunanza del 23 aprile 1992, ha espresso parere positivo alla istituzionalizzazione in tutti i corsi di qualifica della sperimentazione assistita "Progetto '92"; D e c r e t a: Art. 1. 1. I corsi di qualifica degli istituti professionali hanno durata triennale e sono articolati in: area di insegnamenti comuni a tutti i corsi; area di insegnamenti di indirizzo; area di approfondimento.