Art. 2.
  Il   rilascio   dei   tagliandi   di  prenotazione  e  la  relativa
assegnazione di autorizzazioni sia di destinazione che di transito di
cui al precedente art. 1, e' adottato in via provvisoria in attesa di
emanare  le  disposizioni  per  la   distribuzione   definitiva   del
contingente autorizzazioni Austria 10 giugno 1992-9 giugno 1993.
   Roma, 7 maggio 1992
                                                 Il Ministro: BERNINI