Art. 12.
  Il 18 maggio 1992 la Banca d'Italia provvedera' a versare presso la
sezione  di  tesoreria  provinciale  di  Roma,  il  controvalore  del
capitale nominale dei buoni assegnati al  prezzo  di  aggiudicazione,
costituito,  come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del
"prezzo  fisso  di  emissione"  e  dell'importo   del   "diritto   di
sottoscrizione".
  La  sezione  di tesoreria provinciale di Roma rilascera', per detti
versamenti, separate quietanze di entrata al  bilancio  dello  Stato:
per  l'importo  relativo  al  prezzo  fisso di emissione e per quello
relativo al "diritto di sottoscrizione".