Art. 2.
  La  somma  di  cui  al precedente articolo sara' imputata sul Fondo
della protezione civile integrato ai sensi degli articoli 1 e 3 della
citata ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991.
  Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad attingere
dalla propria disponibilita', a titolo  di  anticipazione,  la  somma
prevista per l'attuazione della presente ordinanza.
  Restano  salvi  il diritto di rivalsa ed ogni altra azione in danno
dei responsabili.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 7 maggio 1992
                                                  Il Ministro: CAPRIA