Art. 2. La somma di cui al precedente articolo sara' imputata sul Fondo della protezione civile integrato ai sensi degli articoli 1 e 3 della citata ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad attingere dalla propria disponibilita', a titolo di anticipazione, la somma prevista per l'attuazione della presente ordinanza. Restano salvi il diritto di rivalsa ed ogni altra azione in danno dei responsabili. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 maggio 1992 Il Ministro: CAPRIA