Art. 3.
  Sulla  base  dei  dati  di  cui  ai precedenti articoli e di quelli
rilevati dalle  cartelle  di  pagamento  erariali,  in  possesso  del
sistema   informativo   del   Ministero   delle  finanze,  il  centro
informativo del Servizio centrale della riscossione esegue  controlli
intesi a verificare che:
    a)   quanto  dichiarato  dal  concessionario  come  versato  alla
competente  sezione  di  tesoreria  provinciale  dello  Stato  o   al
competente   ufficio  provinciale  della  cassa  regionale  siciliana
risulti corrispondente ai  dati  registrati  sull'archivio  quietanze
fornito dal sistema informativo del Ministero del tesoro - Ragioneria
generale dello Stato;
    b)  il  versamento  sia  effettuato  alla  sezione  di  tesoreria
provinciale  dello  Stato  o  all'ufficio  provinciale  della   cassa
regionale  siciliana  entro  i termini di cui all'art. 72 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;
    c) i  compensi,  gli  interessi  semestrali  di  mora  nonche'  i
rimborsi  delle  spese  delle  procedure  esecutive  siano nei limiti
stabiliti dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 61  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;
    d)  l'importo versato alla sezione di tesoreria provinciale dello
Stato o  all'ufficio  provinciale  della  cassa  regionale  siciliana
corrisponda a quanto dovuto dal concessionario.
  Le  discordanze  evidenziate  dai  controlli  di  cui  alle lettere
precedenti  devono  essere  segnalate  alle  intendenze  di   finanza
competenti territorialmente.
  Le  intendenze  di finanza espletati i controlli sulle segnalazioni
di cui al comma precedente  comunicano  al  Servizio  centrale  della
riscossione gli esiti delle verifiche.