Art. 3. Sulla base dei dati di cui ai precedenti articoli e di quelli rilevati dalle cartelle di pagamento erariali, in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze, il centro informativo del Servizio centrale della riscossione esegue controlli intesi a verificare che: a) quanto dichiarato dal concessionario come versato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o al competente ufficio provinciale della cassa regionale siciliana risulti corrispondente ai dati registrati sull'archivio quietanze fornito dal sistema informativo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; b) il versamento sia effettuato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o all'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana entro i termini di cui all'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; c) i compensi, gli interessi semestrali di mora nonche' i rimborsi delle spese delle procedure esecutive siano nei limiti stabiliti dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; d) l'importo versato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o all'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana corrisponda a quanto dovuto dal concessionario. Le discordanze evidenziate dai controlli di cui alle lettere precedenti devono essere segnalate alle intendenze di finanza competenti territorialmente. Le intendenze di finanza espletati i controlli sulle segnalazioni di cui al comma precedente comunicano al Servizio centrale della riscossione gli esiti delle verifiche.