Art. 4.
  I    concessionari    ed    i   commissari   governativi   delegati
provvisoriamente alla riscossione trasmettono al sistema  informativo
del  Ministero delle finanze - Centro informativo della riscossione i
dati relativi alle riscossioni effettuate mediante ruoli dei  tributi
e  delle  altre  entrate di spettanza degli enti diversi dallo Stato,
emessi ai sensi degli articoli 63, 68 e 69, comma 2, del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
  Il  contenuto  informativo, le modalita' ed i tempi delle forniture
indicate al comma precedente saranno stabiliti con  apposito  decreto
del Ministro delle finanze.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 22 aprile 1992
                                            Il Ministro delle finanze
                                                      FORMICA
Il Ministro del tesoro
      CARLI