Art. 4. I concessionari ed i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione trasmettono al sistema informativo del Ministero delle finanze - Centro informativo della riscossione i dati relativi alle riscossioni effettuate mediante ruoli dei tributi e delle altre entrate di spettanza degli enti diversi dallo Stato, emessi ai sensi degli articoli 63, 68 e 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Il contenuto informativo, le modalita' ed i tempi delle forniture indicate al comma precedente saranno stabiliti con apposito decreto del Ministro delle finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 aprile 1992 Il Ministro delle finanze FORMICA Il Ministro del tesoro CARLI