IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e  successive
integrazioni e modificazioni;
  Visto  l'art. 4 della legge 29 ottobre 1987, n. 445, di conversione
del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, che prevede la  definizione
del  programma  di metanizzazione della regione autonoma Sardegna nel
quadro dell'approvvigionamento nazionale di gas naturale liquefatto;
  Visto l'art. 24, comma 6, della legge 9 gennaio 1991,  n.  10,  che
autorizza   l'avvio   di   un   primo   programma  stralcio  mediante
realizzazione di reti di distribuzione da gestire con gas diversi dal
metano previa deliberazione del  programma  di  metanizzazione  della
Sardegna, nonche' del sistema di approvvigionamento del gas metano;
  Vista  la propria delibera dell'11 febbraio 1988 con la quale - tra
l'altro - vengono definiti i livelli del contributo in conto capitale
e dei mutui a tasso agevolato concedibili dallo Stato;
  Vista la propria delibera del 21 dicembre 1989 con  la  quale  sono
stati   resi   disponibili   65  miliardi  di  lire  a  valere  sugli
stanziamenti  destinati  alla  metanizzazione  del  Mezzogiorno   per
l'avvio   di  un  programma  stralcio,  relativamente  ad  una  prima
anticipazione delle reti delle citta' capoluogo  della  Sardegna,  da
esercire ad aria propanata;
  Considerato  che  il  programma  operativo  di metanizzazione delle
regioni italiane interessate  all'obiettivo  n.  1,  approvato  dalla
Commissione  CEE  nel dicembre 1989, prevede la realizzazione di reti
di  distribuzione  alimentate  ad  aria  propanata,  da   finanziarsi
esclusivamente  con  risorse  nazionali,  nei  quattro  capoluoghi di
provincia della Sardegna;
  Considerata  l'opportunita'  di   avviare   a   realizzazione   gli
interventi   necessari   per   rendere   operante   il   servizio  di
distribuzione del gas nelle citta' capoluogo dell'isola,  nelle  more
della esecuzione degli studi tecnico-economici e della individuazione
delle  aree da inserire nel programma di metanizzazione nonche' delle
decisioni in merito al sistema di approvvigionamento del gas metano e
di  quelle  della  Commissione  CEE  circa   la   partecipazione   al
finanziamento del programma di metanizzazione;
  Su   proposta   del   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  d'intesa  con  il  Ministro  per   gli   interventi
straordinari nel Mezzogiorno e sentita la regione Sardegna;
                              Delibera:
  E'  approvata, nei limiti dello stanziamento di 65 miliardi di lire
reso disponibile  dalla  delibera  CIPE  del  21  dicembre  1989,  la
realizzazione  delle  reti  di  distribuzione  cittadina  di  gas nei
capoluoghi provinciali di Cagliari, Sassari,  Nuoro  ed  Oristano  da
esercire in via transitoria con miscela aria e G.P.L. e da alimentare
successivamente con gas naturale.
  Il  Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (MISM)
con propria direttiva provvedera' ad adeguare  la  normativa  tecnica
per  la  predisposizione  dei  progetti  ai fini dell'istruttoria che
sara' effettuata dall'Agenzia per la promozione  dello  sviluppo  del
Mezzogiorno  (AGENSUD).  In  tale  direttiva  il  MISM provvedera' ad
individuare le voci di spesa  ammissibili  al  finanziamento,  tenuto
conto  delle  caratteristiche  tecniche  del sistema di alimentazione
delle  reti di distribuzione con aria e G.P.L., compresi gli impianti
specifici per questo sistema di alimentazione.
  Le domande di finanziamento, con allegato  il  progetto  esecutivo,
devono   essere   presentate   entro   dodici   mesi  dalla  data  di
pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale.
  Lo stanziamento di 65 miliardi di contributi disposti a favore  dei
quattro  capoluoghi di provincia viene destinato quanto a 52 miliardi
di lire ai contributi in conto capitale e quanto  a  13  miliardi  di
lire ai contributi in conto interesse, salvo compensazioni in sede di
conteggi finali.
  Nell'ambito    dello   stanziamento   complessivo   precedentemente
indicato,  in  assenza  dei  contributi  previsti  dal  primo   comma
dell'art.  24  della  legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  ai comuni di
Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano si applicano i limiti massimi  di
agevolazione  in  termini  di contributo in conto capitale e di mutuo
agevolato previsti dall'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 780,
e successive integrazioni e modificazioni. In ogni caso per le  opere
ammesse  a  contributo non si potranno superare complessivamente i 65
miliardi previsti per la realizzazione di questo programma stralcio.
  Lo stanziamento di cui  sopra  viene  ripartito  sulla  base  della
popolazione residente al 1987 nell'intero comune (allegato 1).
  Al  presente  programma  stralcio  non si applica il punto 3 di cui
alla delibera CIPE del 21 dicembre 1989.
  Sono ammissibili alle agevolazioni le spese effettuate dai comuni e
dai loro concessionari successivamente alla data di entrata in vigore
della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
  Per quanto altro non previsto dalla presente delibera si applica la
normativa stabilita per il programma generale di  metanizzazione  del
Mezzogiorno.
  Il   Ministro  per  gli  interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno
provvedera' all'attuazione della presente delibera.
   Roma, 25 marzo 1992
                                             Il Presidente: ANDREOTTI