IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive integrazioni e modificazioni; Visto l'art. 4 della legge 29 ottobre 1987, n. 445, di conversione del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, che prevede la definizione del programma di metanizzazione della regione autonoma Sardegna nel quadro dell'approvvigionamento nazionale di gas naturale liquefatto; Visto l'art. 24, comma 6, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che autorizza l'avvio di un primo programma stralcio mediante realizzazione di reti di distribuzione da gestire con gas diversi dal metano previa deliberazione del programma di metanizzazione della Sardegna, nonche' del sistema di approvvigionamento del gas metano; Vista la propria delibera dell'11 febbraio 1988 con la quale - tra l'altro - vengono definiti i livelli del contributo in conto capitale e dei mutui a tasso agevolato concedibili dallo Stato; Vista la propria delibera del 21 dicembre 1989 con la quale sono stati resi disponibili 65 miliardi di lire a valere sugli stanziamenti destinati alla metanizzazione del Mezzogiorno per l'avvio di un programma stralcio, relativamente ad una prima anticipazione delle reti delle citta' capoluogo della Sardegna, da esercire ad aria propanata; Considerato che il programma operativo di metanizzazione delle regioni italiane interessate all'obiettivo n. 1, approvato dalla Commissione CEE nel dicembre 1989, prevede la realizzazione di reti di distribuzione alimentate ad aria propanata, da finanziarsi esclusivamente con risorse nazionali, nei quattro capoluoghi di provincia della Sardegna; Considerata l'opportunita' di avviare a realizzazione gli interventi necessari per rendere operante il servizio di distribuzione del gas nelle citta' capoluogo dell'isola, nelle more della esecuzione degli studi tecnico-economici e della individuazione delle aree da inserire nel programma di metanizzazione nonche' delle decisioni in merito al sistema di approvvigionamento del gas metano e di quelle della Commissione CEE circa la partecipazione al finanziamento del programma di metanizzazione; Su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e sentita la regione Sardegna; Delibera: E' approvata, nei limiti dello stanziamento di 65 miliardi di lire reso disponibile dalla delibera CIPE del 21 dicembre 1989, la realizzazione delle reti di distribuzione cittadina di gas nei capoluoghi provinciali di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano da esercire in via transitoria con miscela aria e G.P.L. e da alimentare successivamente con gas naturale. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (MISM) con propria direttiva provvedera' ad adeguare la normativa tecnica per la predisposizione dei progetti ai fini dell'istruttoria che sara' effettuata dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD). In tale direttiva il MISM provvedera' ad individuare le voci di spesa ammissibili al finanziamento, tenuto conto delle caratteristiche tecniche del sistema di alimentazione delle reti di distribuzione con aria e G.P.L., compresi gli impianti specifici per questo sistema di alimentazione. Le domande di finanziamento, con allegato il progetto esecutivo, devono essere presentate entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale. Lo stanziamento di 65 miliardi di contributi disposti a favore dei quattro capoluoghi di provincia viene destinato quanto a 52 miliardi di lire ai contributi in conto capitale e quanto a 13 miliardi di lire ai contributi in conto interesse, salvo compensazioni in sede di conteggi finali. Nell'ambito dello stanziamento complessivo precedentemente indicato, in assenza dei contributi previsti dal primo comma dell'art. 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ai comuni di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano si applicano i limiti massimi di agevolazione in termini di contributo in conto capitale e di mutuo agevolato previsti dall'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 780, e successive integrazioni e modificazioni. In ogni caso per le opere ammesse a contributo non si potranno superare complessivamente i 65 miliardi previsti per la realizzazione di questo programma stralcio. Lo stanziamento di cui sopra viene ripartito sulla base della popolazione residente al 1987 nell'intero comune (allegato 1). Al presente programma stralcio non si applica il punto 3 di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 1989. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese effettuate dai comuni e dai loro concessionari successivamente alla data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 1991, n. 10. Per quanto altro non previsto dalla presente delibera si applica la normativa stabilita per il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvedera' all'attuazione della presente delibera. Roma, 25 marzo 1992 Il Presidente: ANDREOTTI