Art. 12.
  Possono  intervenire  nel  procedimento  ai  sensi  dell'art.  9  i
soggetti,   portatori  di  interessi  pubblici  o  privati,  i  quali
documentino  a  pena  di  inammissibilita',  che  dal   provvedimento
conclusivo e come diretto effetto dello stesso possa loro derivare un
pregiudizio concretamente individuabile.