Art. 13. L'intervento deve essere promosso con atto scritto e sottoscritto, utilizzando l'eventuale modulistica predisposta dall'istituto assicuratore, ed indirizzato alla struttura organizzativa competente che ne verifica la ricevibilita'. L'atto di intervento deve contenere tutti gli elementi necessari per l'individuazione del procedimento nel quale si intende intervenire, le generalita' e il domicilio dell'interveniente.