Art. 13.
  L'intervento deve essere promosso con atto scritto e  sottoscritto,
utilizzando   l'eventuale   modulistica   predisposta   dall'istituto
assicuratore, ed indirizzato alla struttura organizzativa  competente
che ne verifica la ricevibilita'.
  L'atto  di  intervento  deve contenere tutti gli elementi necessari
per  l'individuazione  del  procedimento   nel   quale   si   intende
intervenire, le generalita' e il domicilio dell'interveniente.