Art. 17. Ogni provvedimento emesso a conclusione di uno dei procedimenti di cui all'art. 2, deve essere motivato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e comunicato all'interessato, al suo legale rappresentante, all'Istituto di patronato, nonche' agli intervenuti per disposizione di legge. La comunicazione deve indicare i termini e le modalita' del ricorso proponibile in via amministrativa.