Art. 17.
  Ogni provvedimento emesso a conclusione di uno dei procedimenti  di
cui all'art. 2, deve essere motivato ai sensi dell'art. 3 della legge
n.   241/1990   e   comunicato   all'interessato,   al   suo   legale
rappresentante, all'Istituto di patronato, nonche'  agli  intervenuti
per disposizione di legge.
  La comunicazione deve indicare i termini e le modalita' del ricorso
proponibile in via amministrativa.