Art. 18.
  I termini temporali entro i quali per ciascun tipo di  procedimento
deve  essere  emesso  il  provvedimento  finale,  sono  indicati  nel
prospetto allegato e iniziano a decorrere dalla data  dell'avvio  del
procedimento secondo le ipotesi formulate nel titolo II; tali termini
non  decorrono  qualora  il  procedimento  sia  promosso  con istanza
irregolare  o  priva  in  tutto  o  in  parte  della   documentazione
prescritta.
  I  predetti  termini  si  intendono  sospesi  nei  casi  in cui per
completare l'istruttoria sia necessario acquisire  la  documentazione
prescritta  presso  soggetti esterni (es.  amministrazioni pubbliche,
enti previdenziali stranieri, datori di lavoro, strutture sanitarie),
per  il  periodo  intercorrente  fra   la   richiesta   dell'atto   e
l'acquisizione dello stesso.