Art. 18. I termini temporali entro i quali per ciascun tipo di procedimento deve essere emesso il provvedimento finale, sono indicati nel prospetto allegato e iniziano a decorrere dalla data dell'avvio del procedimento secondo le ipotesi formulate nel titolo II; tali termini non decorrono qualora il procedimento sia promosso con istanza irregolare o priva in tutto o in parte della documentazione prescritta. I predetti termini si intendono sospesi nei casi in cui per completare l'istruttoria sia necessario acquisire la documentazione prescritta presso soggetti esterni (es. amministrazioni pubbliche, enti previdenziali stranieri, datori di lavoro, strutture sanitarie), per il periodo intercorrente fra la richiesta dell'atto e l'acquisizione dello stesso.